Dal 01/01/2007, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento Ce n. 1998/2006, vengono introdotte diverse novità per il "Regime De Minimis".
Dal 01/01/2007, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento Ce n. 1998/2006, vengono introdotte diverse novità per il "Regime De Minimis".
Già dal 1992 è in vigore la regola De Minimis, con un valore dell'ammontare dell'aiuto pari a € 50.000 per poi crescere a € 100.000, fino al valore attuale innalzato ad un massimo di € 200.000 su un periodo di tre anni.
Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti e viene esperesso in termini di sovvenzione diretta in denaro, al lordo delle imposte.
Nei casi in cui l'aiuto invece viene concesso in forma indiretta, la valorizzazione dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lorda (ESL), e il tasso di attualizzazione è quello applicabile al momento della concessione.
La regola De Minimis viene applicata agli aIuti trasparenti, ossia le sovvenzioni, gli incentivi, le esenzioni fiscali e i finanziamenti a tasso agevolato, oltre ai prestiti non superiori a € 1.500.000 (la copertura non deve superare l'80% del prestito).
Per semplificare la gestione e l'archiviazione degli aiuti, il nuovo regolamento prevede che il periodo di tre anni preso come riferimento deve essere determinato in base agli esercizi finanziari impiegati per scopi fiscali, valutato ora su una base mobile.
Oltre a quanto descritto, le nuove disposizioni vanno anche ad ampliare la portata del regime degli aiuti, inserendo tra i settori ammissibili il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con l'esclusione dei casi in cui i prodotti sono destinati all'esportazione, sono condizionati dal prezzo o dal quantitativo o sono correlati all'utilizzo di prodotti interni, e il settore del trasporto, con l'esclusione dei casi in cui si verifica l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada, e comunque per un limite massimo di aiuti pari a € 100.000 e un limite massimo del valore della garanzia pari a € 750.000.
Altra modifica del nuovo regolamento prevede, per le misure di aiuto che eccedono il limite previsto, che l'aiuto non può essere considerato De Minimis neppure per la parte che trova capienza nel massimale previsto; quindi l'intera sovvenzione deve rispettare l'obbligo di preventiva notifica e intensità riconosciuta.
Prima della concessione dell'aiuto il beneficiario ha l'obbligo di comunicare all'ente erogatore se ha ricevuto altri aiuti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti più quello in corso, inoltre, nel momento del ricevimento dell'aiuto, occorre fare una comunicazione che richiama il nuovo regolamento e la pubblicazione sulla Gazzetta UffIciale.